LO SCECCO DEVE PASSARE DALLA CRUNA.
Come quando si dice "salgo di prua e scendo di poppa". Lo scorso gennaio 2007 il sindaco Fazio aveva deciso di assegnare alla sua "portavoce" lo stipendio di Capo Redattore. Ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 5 giugno 2007 ne aveva bocciato l'operato, avendo dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 16, comma 2 della L.R. n. 8 del 17 marzo 2000 nella parte in cui prevedono che ai componenti degli uffici stampa degli Enti locali si applichino la qualifica ed il trattamento contrattuale di "capo servizio" e l'art. 127, comma 2, della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 nella parte in cui ai giornalisti componenti uffici stampa già esistenti presso gli Enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento di "redattore capo".
Preso atto di ciò, Fazio, con propria delibera di giunta n. 178 del 17 luglio 2007, nel provvedere all'immediata stipula di "contratto di lavoro determinato con durata sino alla scadenza del mandato del sindaco" a favore di Cinzia Bizzi, ha stabilito che, per il trattamento economico, si faccia riferimento alla "categoria D, posizione iniziale , della Contrattazione collettiva degli Enti Locali" (la D è la categoria più alta), integrando (!) tale trattamento con il "riconoscimento di un emolumento sostitutivo del lavoro straordinario in misura pari al 50% della retribuzione".
Con ciò disattendendo la nota della F.N.S.I. – associazione siciliana della stampa del 19.12.2006 – e che era stata a base del precedente provvedimento – dove si invitata le amministrazioni ad applicare ai giornalisti impegnati presso gli Enti il "contratto nazionale di lavoro FIEG-FNSI"!