Trapani, un innovativa sentenza a favore delle vittime della strada

avv Giuseppe Marascia
avv Giuseppe Marascia

Trapani, 7 aprile 2015 – «Il danno grave alla persona, di cui all’art. 283 II comma del Codice delle Assicurazioni, è quello che corrisponde all’ipotesi del reato di lesione personale grave di cui all’art. 583 c.p., e che, dunque, ha comportato una malattia che ha messo in pericolo la vita della persona e, comunque, durata oltre quaranta giorni, ovvero un indebolimento permanente di un senso o di un organo».

A dirlo è il Tribunale di Trapani, quale Giudice di Appello, con la sentenza n. 271/2015, a firma del Giudice Unico, Dott. Fiammetta Lo Bianco.

«La sentenza si caratterizza per la sua portata innovativa su una questione particolare sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità e che ha visto invece un contrasto nella giurisprudenza di merito dei giudici di pace», ha commentato l’avv. Giuseppe Marascia, difensore della parte offesa e le cui richieste sono state accolte dal Giudice.

L’avv. Marascia, che è pure vice presidente del Movimento Consumatori di Trapani, spiega meglio il caso: «l’art. 283 del Codice delle Assicurazioni regola la risarcibilità dei danni patiti in occasione di sinistro stradale con veicolo non identificato da porsi a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Fino al 2007 era prevista la sola risarcibilità dei danni alla persona (i danni fisici) ed era esclusa la risarcibilità dei danni a cose (i danni al veicolo). Con il D. Lgs. 198/07, in attuazione della direttiva comunitaria 2005/14/CE, si è estesa la risarcibilità anche ai danni a cose ma solo nell’ipotesi di sussistenza di danni gravi alla persona».

«Il Tribunale di Trapani – precisa l’avv. Giuseppe Marascia -, conducendo con lucidità logica prima l’interpretazione letterale della norma e poi quella teleologica volta ad indagare sull’intenzione del Legislatore, è pervenuto alla conclusione che il concetto di gravità del danno alla persona debba essere ricondotto al disposto di cui all’art. 583 c.p.».

«Infatti – conclude il vice presidente del Movimento Consumatori di Trapani – l’interpretazione proposta dalle compagnie di assicurazioni che gestiscono il Fondo di Garanzia comporterebbe che lesioni, come la perdita di un dito, di un testicolo, di un ovaio ecc., rientranti nelle ipotesi di micro invalidità, sul piano civilistico andrebbero considerate non gravi laddove invece sul piano penalistico integrano ipotesi di reato aggravato».

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