ERICE, APPALTO FINISCE IN TRIBUNALE
ERICE – La gara d’appalto del Comune di Erice relativa al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e beni durevoli in tutto il territorio comunale finirà tra i banchi del Tribunale Amministrativo Regionale. Con delibera di Giunta n. 163 del 7 luglio, l’Amministrazione ha stabilito di dare incarico – a propria tutela – all’avv. Salvatore Parisi di Trapani.
La gara si era svolta lo scorso 29 maggio e prevedeva l’assegnazione dell’incarico per il periodo 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2009, per un importo a base d’asta di 1.999.425 euro. Alla gara avevano partecipato, oltre la M.ECO srl di Trapani, che ha avuto – alla fine – aggiudicato l’appalto con un ribasso del 5,10%, anche la CARETUR sas di Brolo (Messina) e la ATI tra la CUCCHIARA Srl di Borgetto (Palermo), RUBINO Snc di Terrasini e AL.TA SERVIZI Srl di Borgetto.
Tuttavia sia la CARETUR, che aveva offerto un ribasso del 4,596%, e sia l’ATI palermitana, che aveva offerto un ribasso dell’11,77%, sono state escluse dalla gara per motivi tecnico-burocratici.
Ora il Comune di Erice non solo dovrà “accontentarsi” del ribasso della M.ECO (appena 101.722 euro su un appalto da quasi 2 milioni!) ma dovrà fare fronte all’azione legale della ATI palermitana.
Secondo l’ing. Rosario Bellofiore – presidente dell’UIPA -, come si legge nella determina n. 186 del 1 luglio di “presa d’atto” dei verbali di gara, le imprese sarebbero state escluse perché “le dichiarazioni bancarie prodotte non risultano idonee in quanto prive dell’oggetto dell’appalto, venendo a mancare l’elemento fondante sulla valutazione della capacità economica e finanziaria dell’impresa”.
Motivazione, tuttavia, che non ha convinto la Cucchiara Costruzioni srl, la Rubbino snc e la Al.ta srl che si sono rivolte al prof. avv. Riccardo Ursi per vedere tutelati i propri diritti. Le società palermitane, in particolare, reclamano l’annullamento, previa sospensione, del verbale di gara che aggiudica la stessa alla M.ECO. Chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni nella misura del 15% del valore dell’appalto.
Secondo il legale della ricorrente “è stato prodotto copia del parere n. 108 del 15 novembre 2007 dell’Autorità di Vigilanza, in cui si precisa che la mancata indicazione delle referenze bancarie dell’oggetto dell’appalto non comporta motivo di esclusione” pertanto con l’esclusione è stato esercitato, da parte della Commissione dell’Ufficio Appalti, un “eccesso di potere”, una condotta arbitraria ed errata.
Per il prof. Ursi la Commissione è caduta in “inutili” burocratismi mentre avrebbe dovuto interpretare le previsioni “in modo da consentire la massima partecipazione possibile”. L’UIPA, inoltre, in base all’art. 46 del D.Lgs. 163/06 avrebbe dovuto invitare i concorrenti, eventualmente, a “fornire chiarimenti, in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate”. Ora la parola passa al TAR.