Processo Dolce-Fazio: primo round all’ex sindaco. Ma l’incompatibilità …
E non finisce qui. L’avvocato Angelo Galati, procuratore di Vito Dolce, ex presidente della SAU, rilascia alle ore 12:00 di stamani un irrituale, laconico, ma chiaro, “comunicato stampa”: «si contestano interamente i contenuti, rappresento la volontà del mio Assistito, che mi conferisce mandato in tal senso, di proporre immediato appello».
Stiamo parlando del processo del “secolo” il Dolce-Fazio “bis”, quello civile, quello che, secondo un dibattito che procede da mesi sugli organi di stampa locale, non permetterebbe all’ex-sindaco Girolamo Fazio di ricandidarsi, per la terza volta, il prossimo giugno 2017, alla poltrona di sindaco di Trapani.
Il primo “round” del processo è finito bene per Fazio – che pubblica la sentenza integrale sul proprio profilo pubblico di Facebook – e male per Dolce al quale il Tribunale di Trapani ha rigettato la domanda di risarcimento. L’ex presidente della SAU Vito Dolce aveva chiesto 200.000 euro oppure una diversa somma stabilita dal giudice ma comunque non inferiore a 25.000 euro.
Vittoria? Fazio esulta ma non troppo
L’ex sindaco Girolamo Fazio è consapevole che ancora non s’è liberato del “problema” e rilascia un equilibrato commento alla sentenza che affida a Facebook: «Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, giudice la dottoressa Giovanna Orlando, con sentenza pronunciata nella tarda serata di ieri, ha rigettato ogni pretesa risarcitoria di danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali avanzata dal sig. Vito Dolce nei miei confronti. Come si ricorderà il giudizio in sede civile fu intentato dal sig. Dolce, a seguito del processo penale che si concluse con la mia condanna per tentata violenza privata e per presunti conseguenti danni che egli asserì di aver patito».
Fazio, insomma, è incompatibile colla carica di sindaco?
Il dibattito sulla “incompatibilità” fra Girolamo Fazio e il suo desiderio di ritornare a governare la Città di Trapani, insomma, non è chiuso.
Anzi, al contrario, ora finalmente si schiarisce e conferma. Si comprende dove poggiava e dove può ancora poggiare questa “incompatibilità”. Basta leggere le pagine 3 e 4 della sentenza n. 590/2016 emessa ieri 20 ottobre per il procedimento n. 2130/2014.
Qui si legge un passaggio chiaro ed importante: «… si costituiva in giudizio il Comune di Trapani chiedendo di dichiararsi il difetto della propria legittimazione passiva, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata e priva di prova; in via subordinata ove ritenuta la sussistenza di legittimazione passiva e/o responsabilità solidale del Comune di Trapani, dichiararsi Fazio Girolamo tenuto a garantire il Comune di Trapani da ogni pregiudizio derivante dalla domanda dell’attore e per effetto condannarlo a tenere indenne il Comune da ogni pretesa attorea; autorizzarsi la chiamata in causa di Fazio ex art. 269 Codice Procedura Civile».
Prosegue il testo della sentenza scritta dal giudice Giovanna Orlando: «Autorizzata ed effettuata la chiamata del terzo in garanzia, Fazio Girolamo si costituiva con nuova comparsa nel confronti del Comune di Trapani chiedendo … il rigetto della domanda di garanzia …».
Premetto che non sono avvocato, che non ho mai dato una sola materia allorquando mi iscrissi a Giurisprudenza, quindi sono tutto fuorchè un tecnico ma … a me sembra chiaro che il Comune di Trapani e l’ex sindaco Girolamo Fazio siano in lite fra loro.
Orbene la Legge, parliamo dell’art. 10, comma 4, della Legge Regionale n. 31 del 24 giugno 1985 qui è chiara: «Incompatibilita’. Non puo’ ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere: colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune».
Incompatibiità Sì o No? L’appello rimetterà tutto in gioco
In definitiva, in questa storia di “incompatibilità” Vito Dolce, e la sua causa contro Fazio e Comune, c’entra veramente poco. Lui vuole solo quello che ritiene legittimo, un risarcimento per l’illegittimo trattamento subito da parte di Girolamo Fazio e che è stato già acclarato dal Tribunale di Trapani prima e dalla Corte d’Appello di Palermo dopo. E’ l’azione, ex articolo 269 del Comune di Trapani contro Fazio, a decretare “lite” ed “incompatibilità”.
La sentenza di ieri nulla innova in proposito.
Con l’appello, già annunciato da parte di Vito Dolce, con la probabile ripetizione di quanto avvenuto in primo grado, cioè chiamata in causa «come convenuto e terzo chiamato» del Comune di Trapani e poi la chiamata in causa ex art. 269 del Codice Procedura Civile da parte del Comune dell’ex sindaco Fazio, il “problema” incompatibilità fra Fazio e la poltrona di sindaco (sarebbe in definitiva in causa con se stesso, se eletto) si riproporrebbe in piena campagna elettorale (febbraio/marzo 2017) e i tempi per risolvere la questione diventerebbero assolutamente “incompatibili” per la sua ipotetica rielezione.