CENTAURO CADE ALL’ALT, CARABINIERE CONDANNATO

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – “Si passa senza casco davanti ad una caserma dei carabinieri?”. Era la domanda che si pose Santo Baninato, maresciallo capo dei carabinieri di Mazara del Vallo. No, “l’imputato – risponde, nella propria memoria, l’avvocato di parte civile Fabio Altesedoveva fermare quel ragazzino, doveva bloccarlo a tutti i costi, poiché la sua condotta era intollerabile, inaccettabile, irrispettosa”.

Da qui l’intervento brusco del maresciallo che causò la caduta del quindicenne con tanto di sospetto trauma cranico.

Lunedì 12 dicembre 2011 il Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Mazara del Vallo -, in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Giuseppina Montericcio, ha pronunziato la sentenza di condanna del maresciallo Santo Baninato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il carabiniere è stato, altresì, condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita con una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 5.000 euro, nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civili liquidati in complessivi 1.100 euro. Beninati, comunque, potrà fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma solo a condizione del pagamento del risarcimento civile del ragazzo.

Il giudice ha – nella sentenza – pienamente accolto la “strada alternativa” proposta dall’avvocato Fabio Altese nel proprio intervento conclusivo, ovvero di riqualificare il reato per il quale il carabiniere era imputato (art. 582 del Codice Penale, “lesioni dolose“) in quello previsto dall’art. 590 del Codice Penale che punisce “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”.

L’avv. Fabio Altese, in rappresentanza dello studio “Sugamele, Altese e Aversa” di Mazara del Vallo, infatti, ha sostenuto “ … se per ipotesi dovessimo accogliere la versione dei fatti così come c’è stata enunciata dall’imputato, ovverosia che lo stesso ha intimato l’alt frapponendosi al centro della carreggiata fra lo sportello aperto dell’auto di servizio ferma sul lato della stazione dei carabinieri e le auto posteggiate sul lato opposto, allora non potrà, questo Giudice, non riconoscere che l’imputato abbia trasgredito le piu’ elementari regole di prudenza e di diligenza che impongono ad un agente di intimare l’alt assumendo una posizione idonea a salvaguardare l’incolumità fisica del centauro o del conducente”.

La conclusione del ragionamento del legale di parte civile è logica: “… questa difesa ritiene che, nel caso di specie, si possa configurare la cosiddetta colpa con previsione o cosciente (art. 61, n. 3, Codice Penale) … va individuato l’atteggiamento psicologico dell’agente che, nonostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione”.

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