Erice: Ecco il nuovo Statuto

La Giunta Sanges, con propria delibera n. 111 del 24 luglio ha approvato lo schema del nuovo Statuto comunale, che sostituirà ed aggiornerà quello attualmente in vigore ed approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 1993 (G.U.R.S. n. 28 del 5 giugno 1993). Dopo trenta giorni di pubblicazione all’albo pretorio, nel qual periodo i cittadini possono produrre le proprie osservazioni, e dopo l’approvazione da parte del Consiglio, l’atto diventerà definitivo.

Abbiamo esaminato il documento, sia pure in maniera sommaria, riservandoci di pubblicare l’intero Statuto nella sezione download, al più presto.

Ci siamo concentrati inizialmente sulle “Funzioni del Comune” (art.1).

Qua vengono elencate le funzioni (i compiti, le finalità) del Comune. Esso ha, secondo il nuovo Statuto, competenze per:
– sviluppare, in maniera pianificata, gli insediamenti umani e le infrastrutture sociali;
– tutelare l’ambiente, tramite piani per la difesa del suolo e l’eliminazione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;

Osservazione: Manca un riferimento alla lotta contro l’inquinamento “elettromagnetico”, peraltro già presente proprio ad “Erice Capoluogo”, a causa dell’elevata concentrazione di antenne di telecomunicazioni.

– favorire lo sviluppo economico e sociale;
– assicurare servizi sociali d’assistenza;
– tutelare il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento alla collettività;
– promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali;
– favorire lo sviluppo di Enti che si prefiggano lo scopo di educare e formare i giovani, divulgare la cultura e le attività scientifiche;
– favorire lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile e le iniziative del corretto utilizzo del tempo libero;
– favorire l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo;
– promuovere lo sviluppo dell’artigianato, anche favorendo l’associazionismo fra gli operatori;
– promuovere lo sviluppo turistico;
– favorire l’occupazione giovanile, tutelando, in ogni caso, i livelli occupazionali;
– attuare i servizi relativi alla sanità, alla scuola, ai trasporti.

Osservazione: Mancano altri riferimenti importanti, pur presenti, per esempio, nello Statuto di Trapani :
– Sviluppare una cultura di pace e di integrazione etnica;
– Tutelare gli animali e favorirne le condizioni di vita;
– Riqualificare il tessuto urbano e territoriale, superando gli squilibri tra il capoluogo e le frazioni;
– Promuovere azioni positive a sostegno della famiglia, dei giovani, degli anziani,
– Agevolare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente.

Esaminando l’art. 25 dello Statuto Revoca del Presidente del Consiglio Comunale, scopriamo che qui è previsto in forma evidente tale istituto, diversamente che in quello del Comune di Trapani.

Osservazione: Tuttavia, non si capisce perché se il Presidente viene eletto con scrutinio segreto (art. 23, comma 1) deve essere revocato con appello nominale (art. 25, comma 3).

Rileviamo una incongruità tra l’art. 60 (Giunta comunale) laddove, al comma 7, è previsto che la Giunta riferisca semestralmente al Consiglio sulla sua attività, e l’art.71 (Riferimento al Consiglio dell’attività della Giunta), dove “la Giunta riferisce annualmente” (comma 1).

Sempre in termini di “Attribuzioni della Giunta” (art.69) rileviamo (lettere “r” ed “s”) che alla Giunta spetta di “disporre in merito alla individuazione delle aree destinate a parcheggio a pagamento ed alla delimitazione delle aree pedonali urbane“.

Osservazione: Come noto, invece, tali attribuzioni devono essere inserite nel Piano del Traffico, adottato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta.

Poi alla lettera “I” si evidenzia che la Giunta può sottoscrivere quote di minoranza in rapporto alla partecipazione dell’Ente in Società di Capitali.

Il Capo VII dello Statuto è dedicato alle Circoscrizioni e decentramento. Tuttavia l’art. 92, comma 1, limita tale decentramento, ad una “possibilità” legata a due fattori, uno certo (l’eventuale superamento dei 30.000 abitanti), l’altro aleatorio (la volontà del Comune, inteso chi: il Consiglio o la Giunta?

Non è chiaro, poi, chi dovrenne ripartire il territorio in circoscrizioni e/o quartieri, mentre vengono demandate ad un Regolamento da deliberare a cura del Consiglio, la disciplina delle attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali (vedi art.93 comma 1).Solo un decentramento in “intenzioni” quindi, niente di sostanziale, di attuale

Più interessante il Capo XII, e qui l’art. 150, dove si prevede che “Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione” (comma 1), “…ne incentiverà l’attività con gli apporti contributivi e di sostegno…” (comma 3) e si “incentiva la partecipazione alla attività amministrativa di Enti, organizzazioni di volontariato...” (comma 2).

I commi 6 e 7 prevedono che il Consiglio comunale può indire dei “Sondaggi di opinione“, da inviare ai cittadini o ad un loro “campione“, per aquisire pareri e “soddisfare le richieste di consultazione” (?).

L’art. 152, al comma 6, “Consultazione delle Associazioni prevede che gli organismi che costituiscono espressione di interessi diffusi “sono sentiti nelle materie oggetto di attività di loro competenza.“. Nell’art. 153 “Partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari”, è previsto che “Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano loro rappresentanti a partecipare alle sedute delle Commissioni nelle quali si discutono questioni riguardanti le rispettive attività.

L’art. 156 prevede le “Consulte e forum tematici “Tuttavia il comma 1 prevede che tali consulte sono “facoltative”, infatti “Il Comune, al fine di incrementare la partecipazione ai processi decisionali della collettività, PUO’, attraverso il Consiglio Comunale, istituire apposite consulte aperte ai cittadini e/o alle associazioni“. Il secondo comma prevede che “viene confermata l’istituzione” – soltanto – “della Consulta dello Sport, della Consulta del Turismo e della Consulta Femminile”. Occorrerà, poi, un regolamento che stabilisca “le modalità per la costituzione di ciascun organismo e le funzioni agli stessi conferiti” (comma 4). Sono previsti, infine, dei “Forum straordinari” su questioni di particolare interesse”, promossi facoltativamente dall’Amministrazione per “sollecitare la comunicazione e la reciproca informazione” (commi 5 e 6).

Passando al Capo XIII “Iniziative dei cittadini per la tutela di interessi collettivi“, troviamo più interessanti:
– l’art. 158 “Istanze”, dove è previsto che i cittadini, le associazioni, i comitati possono “rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione” (comma 1), alle quali è dovuta risposta entro il termine massimo di “trenta giorni” (comma 2);
– l’art. 159 “Petizioni” prevede che “Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o associata, agli organi dell’Amministrazione per sollecitare interventi finalizzati ad una migliore tutela degli interessi collettivi”(comma 1). La petizione deve essere esaminata “entro trenta giorni dalla presentazione” (comma 2). Se il termine non viene rispettato “… il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio” (comma 3). E’ “garantita“, in ogni caso, “un provvedimento espresso…al soggetto proponente la comunicazione“.

Il “Diritto di Iniziativa da parte dei cittadini, relativamente ai provvedimenti di competenza del Consiglio” è previsto dall’art. 160: “Almeno 500 elettori del Comune” possono “proporre al Consiglio l’adozione di Regolamenti Comunali o di provvedimenti amministrativi di interesse generale” (comma 1). “Le firme dei presentatori della proposta devono essere autenticate” (comma 3).

Osservazione: Non si comprende, tuttavia, il senso del comma 1, dell’art. 161, dove è prevista la “Procedura per l’esame della proposta”. La proposta di iniziativa popolare, infatti, deve passare da un giudizio di “amminissibilità” demandato ad una Commissione composta dal Difensore Civico e quattro esperti, nominati dal Sindaco, tra i funzionari del Comune oppure anche di altre Amministrazioni. La Commissione, dopo la nomina e la ricezione della proposta, avrebbe 30 giorni per dare una propria relazione al Consiglio, ovvero concordare, coi proponenti, delle modifiche (emendamenti), vedi art. 162 Statuto. Il Consiglio dovrebbe “prendere in esame” (che vuol dire?) la proposta entro i successivi 40 giorni e poi adottare il “relativo provvedimento” entro ulteriori 30 giorni. Il relativo provvedimento, tuttavia, può essere, ovviamente, l’approvazione, ma anche la bocciatura.

Un’ulteriore incongruità nello Statuto lo si trova confrontando gli art. 163 (Referendum Consultivi) e art. 160, commi 1 e 4 (Diritto di Iniziativa). Il comma 1 del 160 prevede che i proponenti possono proporer “l’adozione di Regolamenti comunali”, ma il comma 4 precisa che non sono materia di iniziativa popolare le “questioni che, per Statuto, non possono formare oggetto di consultazione referendaria“, ed, infine, l’art. 163 indica (comma 2) che tra le “materie” escluse dalle iniziative referandarie vi è “c) Statuto e regolamenti”.

Il Capo XIV, dagli articoli 163 al 167, esamina il diritto di “Referendum consultivo“. Non è previsto invece il caso opposto, il “Referendum abrogativo“. La Commisione già detta per l’art. 161 emana, entro 30 giorni, il giudizio di ammissibilità del/dei quesiti referendari (accompagnati da firme autenticate pari al “7% del corpo elettorale” (art. 164)

Osservazione: Il referendum per essere valido deve ottenere la partecipazione di “oltre il 50% degli elettori” (art. 166, comma 4, Statuto). Ma tutto si muove per non far raggiungere il quorum: il comma 3 dello stesso articolo, infatti, prevede che la consultazione non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o provinciali. Che senso ha? E tanta fatica per cosa? L’art. 167, comma 2, spiega che il “referendum non ha effetto vincolante”, prevedendo solo “adeguate motivazioni” del Consiglio per il suo mancato recepimento.

Vaqui sono i “diritti di accesso e di informazione dei cittadini” previsti dall’art. 168.

Di rilevante solo un, pur fumoso, diritto (comma 8) col quale il “Consiglio comunale approva il Regolamento nel quale, fra l’altro, sono previste le modalità attraverso cui è garantita la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione ai cittadini…”.

Infine il Capo XVI tratta del “Difensore Civico“, “ruolo garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione” e che segnala (a chi?) “anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini” (art. 170). Esso è nominato dal Consiglio coi voti dei 4/5 dei Consiglio (o dei 2/3, dalla terza votazione, qualora le prime due sono infruttuose), dura in carica 5 anni e può essere rieletto solo una volta (art. 171).

I “poteri” di tale figura sono scarsi (art. 173). L’Amministrazione ha solo un “obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore” ed “Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale”.

Il Difensore deve possedere solo una generica “preparazione ed esperienza” che “diano ampia garanzia di indipendenza, proibità e competenza giuridico-amministrativa” (art.172), relaziona annualmente (“entro il mese di marzo“, come da art. 174) al Consiglio, della propria attività. La relazione deve essere “resa pubblica” (comma 2, art. 174). Al Difensore Civico è riconosciuta un’indennità di funzione (art. 175) pari alla stessa prevista per gli Assessori Comunali.

Osservazione: Un indennità di funzione inferiore probabilmente non scatenerebbe “appetiti” e consentirebbe la nomina di persona qualificata e volonterosa. Per altro sarebbe opportuno che il Difensore fosse in possesso di un titolo di studio adeguato (“laurea in giurisprudenza”).

Insomma questo Strumento è un documento da “limare” abbondantemente e tale compito sarà, di certo, una “sfida” della nostra Associazione.

Potrebbero interessarti anche...