IL TAR CONDANNA IL CONSIGLIO
Secondo il T.A.R. il consiglio comunale di Trapani è inadempiente, nel senso che avrebbe dovuto decidere sulla questione del “Cassiere” e non l’ha fatto.
Nella sentenza registrata al N.3456/07 del Reg. Sent e al n. 980 del Reg. Generale per l’anno 2007 si legge che
Infatti con ricorso notificato il 16.4.2007, e depositato il successivo 8.5, Sviluppo Italia e la società GSV Cassiere srl hanno impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza che le stesse avevano presentato (20 giugno 2002) e che era volta ad ottenere dal Comune di Trapani l’autorizzazione alla realizzazione in variante urbanistica di una grande struttura di vendita in località “Cassiere.
Nonostante l’istanza e lo svolgimento di una conferenza di servizi e la trasmissione, con nota del 18 dicembre 2006, delle determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, al Consiglio Comunale del Comune di Trapani, tale organo non ha adottato alcuna determinazione, benchè fosse stato, sull’argomento, espressamente sollecitato da parte delle due società con nota del 16 febbraio 2007.
Proprio per queste ragioni, rivolgendosi al T.A.R. le parti hanno chiesto che venisse l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trapani, e che venisse obbligato lo stesso comune a compiere gli atti che gli erano stati richiesti (e cioè pronunciarsi sulla questione Cassiere).
Qualora non si fosse arrivati a nulla le due società avevano chiesto che venisse nominato un commissario ad acta per lo svolgimento dell’attività richiesta in via sostitutiva.
Il comune dal canto suo aveva giustificato la sua condotta dicendo che l’istruttoria seguita era stata del tutto favorevole al progetto presentato e precisando comunque che la complessità della vicenda aveva richiesto ulteriori approfondimenti sulla realizzabilità del progetto proposto, in ordine al quale potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche.
Da qui il necessario allungamento dei tempi per il suo esame da parte del Consiglio Comunale.
Pur non trovando irragionevole quanto detto dal comune però il T.A.R. ha dichiarato “l’illegittimità del silenzio serbato, sull’istanza inoltrata dalle ricorrenti, dal Comune di Trapani, che ha l’obbligo di portare a termine l’esame di tale istanza, attraverso un pronunciamento espresso del Consiglio Comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, viene nominato sin d’ora il Prefetto di Trapani, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per la definizione del procedimento derivante dall’istanza delle ricorrenti, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con eventuali spese a carico dell'Amm.ne inadempiente.
In considerazione della particolare vicenda in cui si inserisce la presente controversia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.”
In pratica, volente o nolente il consiglio comunale si deve dare una mossa.