L’ATM da vent’anni senza Carta dei Servizi
«Arbìtrio. Sopruso, illegittimità di una decisione, abuso».
«Servizio. Opera di interesse pubblico prestata dallo Stato o dagli enti locali, direttamente o attraverso concessioni e appalti, a favore della collettività».
In mezzo, l’assenza di Regolamento ovvero de «l’insieme di norme fissate aventi lo scopo di disciplinare certi settori di attività o il proprio funzionamento»
E se manca un Regolamento, se non è espressamente vietata da una norma legittimata da un Organo che sovrintende alla gestione di un servizio, il vietare una data condotta non è un arbìtrio?
Sabato mattina scorso l’autista del bus n. 21 dell’ATM, la compagnia di trasporto pubblico comunale – parlo del bus partito dal terminale di piazzale Ilio alle 12:50 – non mi ha permesso di salire sul mezzo che avevo atteso alla prima fermata di via G.B. Fardella.
Oltre che con tali indicazioni non so identificare l’autista, non mi è parso di individuare sulla giacca dell’impiegato pubblico, infatti, «l’esposizione in modo visibile del badge», come previsto dall’art. 5.3 del “Codice di Comportamento” aziendale nonostante, questa, sia una condotta sanzionata dall’art. 12 del “Codice” stesso.
L’autista ha giustificato la sua decisione, con la richiesta di far salire sul mezzo anche la mia bici (guasta).
A nulla è valsa l’offerta di obliterare due biglietti (già acquistati a terra), uno per me e l’altro per il mio “bagaglio”.
L’autista mi ha lasciato a piedi e costretto ad oltre un paio di chilometri a piedi, trascinando la bici guasta, per giungere a casa.
Il bus era semi vuoto, come al solito. Non penso che la mia presenza, e quella del mio “bagaglio”, avrebbero causato un qualche problema di sicurezza per il mezzo o gli altri passeggeri.
L’autista, nella propria decisione, non mi risulta che abbia applicata alcuna regola. Almeno alcuna regola pubblica. In definitiva ha commesso, a mio avviso, un arbìtrio, un abuso di potere.
Il “Codice Etico” adottato dall’ATM, infatti, all’art. 5.3 recita: «Il dipendente … Contribuisce ad assicurare la continuità del servizio. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti o in caso di incertezza»!
Non mi risulta che l’ATM Trapani sia in possesso, invece, di alcun Regolamento sul trasporto di passeggeri e “bagagli”. Non risulta, neanche, per la verità, che il presidente Giuseppe Randazzo (nominato presidente dell’Azienda in quota al Partito politico “Forza Italia”) abbia mai redatto una “Carta dei Servizi” offerti dall’ATM.
Ciò, nonostante la “Carta i Servizi” sia prevista, per quel che so, dalla Legge n. 273 del 11 luglio 1995, e benché da almeno un anno gli sollecito l’adozione della stessa. (Per chi vuole sapere cos’è la “Carta dei Servizi”, basta cliccare qui)
Per l’omissione del dott. Giuseppe Randazzo, e dei suoi predecessori Riccardo Saluto e Vito Dolce ovviamente, dato che parliamo di una norma che ha vent’anni, la Legge non prevede purtroppo alcuna sanzione.
Ciò è sufficiente a sostenere che non vada applicata?
Resta, tuttavia, che il rifiuto al servizio da parte dell’autista della linea 21 e l’omissione all’adozione del regolamento da parte del presidente dell’ATM dott. Giuseppe Randazzo sono conducenti di una cattiva gestione dell’Azienda.
Io, che ho una visione sempre ottimistica della vita, sono certo che il dott. Randazzo, come ha recentemente (il 18 settembre 2015) adottato il “Codice Etico e di Comportamento dell’ATM” (sia pure con tre anni di ritardo rispetto alla previsione di legge), saprà dotare anche di questa “Carta di Servizi” l’ATM stessa.
Avrà lasciato, così, un segnale tangibile del suo passaggio in Azienda avendo risolto questa ventennale deficienza dell’ATM.