Parcheggi a pagamento: Lecito far pagare l’uso dell’app agli automobilisti ?
Con un “irrituale comunicato” apparso sulla pagina Facebook della società ATM, ma non sui siti web ufficiali della stessa ATM e neppure quelli del Comune, veniamo informati dal sindaco Tranchida che, da lunedì 4 novembre, potremo pagare il parcheggio anche senza cercare le monete, ma più comodamente con le APP dello smartphone, ma non una APP ma ben due.
Ormai tutti sappiamo che le APP sono apposite applicazioni per smartphone, da sfiorare col ditino. Ciò consentirebbe di «rendere Trapani una città smart come nella visione di governo di questa Città», ha voluto precisa il sindaco.
Solo per quanti non masticano la lingua inglese, smart significa intelligente, quindi smart city CITTÀ INTELLIGENTE, tuttavia più avanti vedremo che non è esattamente così.
Diversamente dalla “stampa allineata, coperta e … altro” , ho voluto approfondire la questione, ovviamente non per ragioni personali, ma col desiderio di condividere con i concittadini della smart city i risultati dei miei approfondimenti.
E quindi, rilevo che:
- Il sindaco [1] non ci ha regalato alcun fantastico giochino;
- L’ATM ha solo dato esecuzione ad un preciso obbligo di legge, in modo presto e lesto, se vogliamo pure furbesco.
L’obbligo di legge di pagare il posteggio col bancomat
Le società che gestiscono i parcheggi a pagamento, sin dal 1° luglio 2016 , sono obbligate [2] «ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, […] anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
In parole povere le macchinette dove acquistare i biglietti del parcheggio dovevano essere dotate di POS. Un obbligo, il cui mancato rispetto, già da tempo viene sanzionato da diversi Giudici di Pace che hanno sentenziato l’annullamento delle sanzioni per il mancato pagamento della sosta nelle “strisce blu”.
«In mancanza di dispositivi attrezzati col bancomat o privi della possibilità di pagamento attraverso banconote, gli automobilisti possono ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati sugli spazi a pagamento nelle strisce blu» [Giudice di Pace di Fondi (Latina) dott. Giovanni Pesce, sentenza n.16/2017] [3].
Nei fatti concreti, spiega l’ANCI sin dal 2017, la disponibilità dell’applicazione o APP, supera il problema e non rende necessaria, per l’ATM, la consistente spesa per la sostituzione delle obsolete macchinette per il pagamento orario della sosta [a proposito delle vecchie macchinette sarebbe curioso capire chi è il proprietario ed a quale titolo le usa l’ATM].
Tuttavia, il comodo pagamento della sosta tramite l’applicazione, a cui va “agganciata” naturalmente una “carta di credito”, non è gratuito per il cittadino-automobilista.
La furbata dell’ATM: la commissione posta a carico degli automobilisti
Spiega, infatti, il comunicato apparso sulla pagina Facebook dell’ATM, che l’automobilista potrà scegliere tra installare l’app DropTicket e l’app Easypark, ma che «l’utilizzo del servizio comporterà un costo di commissione a carico dell’utente».
In particolare:
- « il 7% in più del costo complessivo della sosta », in caso di uso dell’applicazione DropTicket;
- mentre in caso di scelta dell’applicazione Easypark il costo livevita sino a «0,29 centesimi all’avvio della sosta su aree a tariffa “rossa” ».
Facciamo un esempio:
- all’automobilista che sosta mezz’ora (il minimo) nell’area a tariffa “rossa”, se paga in contante, ossia introducendo le monete nella macchinetta, paga 50 centesimi;
- se invece è privo di monete e ricorre all’APP mangiasoldi, pare di capire, che pagherà 50 centesimi ed in aggiunta altri 29 per “spesa di commissione”. Complessivamente, quindi, sborserà 0,79 euro vale a dire il 58 % in più.
In termini squisitamente clinici: follia pura !
In proposito, occorre comprendere chi eroga il servizio a chi, per individuare il soggetto debitore della “spesa di commissione”.
A mio parere, dato che per legge, è l’ATM che deve offrire il servizio al cittadino ed è la medesima ATM che deve sostenerne i costi, trattandosi di costi di gestione e non servizi di lusso per automobilisti nababbi provenienti da Hollywood [4].
Peraltro, pagando con le APP, per le relative commissioni percentuali, di fatto all’utente viene imposto un aumento della tariffa di parcheggio, deliberata in tempi antecedenti dal Comune di Trapani. Si tratta, a parere di un comune cittadino comunque poco avvezzo alla burocrazia comunale, di un abusivo incremento tariffario.
Per l’Antitrust, illecito addebitare al cliente i costi per l’uso del bancomat
Orbene, addebitare sul cliente finale, ossia il pluri-tassato automobilista, le “spese di commissione” che di norma gravano sul negoziante o, in questo caso, sul gestore del servizio, era una pratica abusata in passato, tant’è che se occupò pure l’Agenzia ADNKronos .
L’Antitrust (AGCM), per tale tipo di mala gestione irrogò una «sanzione da tre milioni di euro all’Aci – Automobile Club Italia – per non aver rispettato il Codice del Consumo, stante che sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat » [5].
La pesante sentenza è stata intesa in applicazione dell’articolo 62 del Codice del Consumo.
Il maggiore costo del servizio, peraltro, ha un effetto dissuasivo dell’uso del pagamento elettronico, al contrario dell’interesse nazionale, come peraltro risulta dalla bozza di legge di stabilità 2020 – perseguito dal Governo che ha in progetto di premiare con “crediti fiscali” chi accetta i pagamenti elettronici.
Trapani è una nuova Repubblica, sulla falsa riga di San Marino.
Le abitudini e le cattive abitudini, però, sono dure a morire, quasi avessero sette vite come i gatti, tant’è che l’uso del contante per il pagamento della sosta sembrerebbe funzionale all’uso di “cash dispenser”.
L’ATM spa sembra voler dissuadere quanti usano la moneta elettronica: incoerente con la notizia di un procedimento penale avviato a carico di due dipendenti e un amministratore dell’ATM per l’uso “improprio” del denaro contante ingoiato dalla propria Azienda.
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Note:
[1] Ricordo, in proposito, a chi storce il naso appena nomino il sindaco in carica, che ab origine aveva trattenuto per se la delega assessoriale alla Partecipata ATM spa, che è l’Amministrazione comunale a “vigilare” le proprie aziende e che il presidente Massimo La Rocca, di fatto, è uno stipendiato esecutore delle volontà del Proprietario.
[2] Ai sensi dell’articolo 1 comma 901, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) è stata ampliata ai “dispositivi di controllo di durata della sosta”, previsti dalla lettera f, dell’art. 7 del Codice della Strada, la portata dell’articolo 15 (“Pagamenti elettronici”) del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
[3] In proposito è interessante l’intervista alla ricorrente dottor Mario Fiorillo riportata sul sito dello Studio legale Vilardi – Qui, invece, è scaricabile la sentenza: “Sentenza n. 16/2017 Giudice di Pace di Fondi”.
[4] Sono previste azioni per contrastare i pagamenti in “nero”, attraverso provvedimenti di disincentivo dell’utilizzo del contante. Riduzione del contante, significa aumento dell’utilizzo della moneta elettronica, e in Italia tale forma di pagamento (bancomat e carte di credito), è ancora molto limitato, inoltre, nonostante vi sia l’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti elettronici.
Cosa ha, invece, escogitato l’ATM spa ?
Esattamente l’opposto della linea governativa, vale a dire tassare chi fa uso della moneta elettronica.