POTERI AUSILIARI DEL TRAFFICO
Quali sono i poteri degli «Ausiliari del traffico», possono i medesimi elevare le “multe” ai veicoli parcheggiati al di fuori degli stalli delimitati dalle strisce di colore blu? Per rispondere in modo esauriente al quesito prospettato, è necessario esaminare le norme che disciplinano e delimitano i poteri degli «Ausiliari del traffico».
I poteri di accertamento delle violazioni al codice della strada trovano fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 11 e 12 del codice della strada.
La prima norma – che definisce la natura dei servizi di polizia stradale – contempla, al comma 1, lettera a), nel novero dei servizi medesimi «la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale».
L’articolo 12 C.d.S., invece, elenca tassativamente i soggetti deputati a svolgere i servizi di polizia stradale di cui trattasi, i quali di conseguenza sono abilitati all’accertamento delle violazioni.
Gli Ausiliari del traffico e/o della sosta non figurano tra i soggetti elencati nell’art. 12 C.d.S. e, pertanto, la potestà esercitata da dette figure si palesa SUSSIDIARIA, INDIRETTA, DOTATA DI ESECUTIVITÀ, MA VALIDA SOLO IN QUANTO LEGATA ALLA DIPENDENZA DAI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE, organismi di controllo che, invece, rientrano tra le figure legittimate dalla norma.
Il nostro Legislatore, pur tuttavia, ha esteso i poteri in esame anche agli Ausiliari del traffico definendone i limiti ed i confini. È stato emanato, infatti, l’articolo 17, comma 132, Legge 127/97. Detto articolo statuisce espressamente che «i Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, LIMITATAMENTE ALLE AREE OGGETTO DI CONCESSIONE».
Il Legislatore, inoltre, con una successiva norma d’interpretazione autentica (art. 68, Legge 23 dicembre 1999, nr. 488), non solo ha confermato in capo agli Ausiliari del traffico il potere di accertamento e di contestazione immediata, ma ha chiarito, altresì, che i verbali dai medesimi redatti hanno fede privilegiata a norma degli articoli 2699 e 2700 c.c. L’art. 68, comma 2, Legge 488/1999, pur tuttavia, statuisce che le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere svolte «solo da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge 127/97», disponendo, altresì, che a detto personale «può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del D.Lgs 285/92 (comma 3)».
Il quadro normativo, sinteticamente richiamato, ha indotto i Giudici di legittimità (Cass. civ., sez. I, 22 febbraio – 7 aprile 2005 nr. 7336) ad affermare che il potere di accertamento delle infrazioni in materia di sosta da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi possa sussistere a condizione che:
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l’area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal Comune alla società ai sensi dell’articolo 7, comma 8, c.d.s;
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i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione siano stati designati con le modalità indicate nell’art. 68, comma 2, Legge 488/1999, ovverosia che gli stessi siano stati nominativamente designati dal Sindaco con apposito provvedimento nell’ambito delle categorie indicate dai commi 132 e 133, dell’articolo 17 della legge 127/97 e previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali;
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che il potere degli ausiliari, sia limitato all’accertamento delle sole violazioni in MATERIA DI SOSTA che INTERESSANO L’AREA OGGETTO DELLA CONCESSIONE (in particolare delle violazioni dell’articolo 7, comma 15, 157, commi 5, 6 ed 8), giusta l’espressa previsione dell’articolo 17, comma 132, Legge 127/97.
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che il Sindaco, titolare del potere di conferire ai dipendenti della società di gestione del parcheggio le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, le conferisca entro i limiti spaziali ben identificati e cioè con esclusivo riferimento all’area oggetto della concessione, di conseguenza, il provvedimento che attribuisca le funzioni in esame al di fuori ed oltre detti limiti deve reputarsi illegittimo e suscettibile di disapplicazione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, inoltre, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla controversa questione giuridica inerente all’estendibilità o meno del potere di accertamento in capo agli Ausiliari del traffico per le infrazioni al codice della strada in materia di sosta commesse e rilevate in “aree limitrofe” a quelle destinate al parcheggio a pagamento e delimitate dalla segnaletica orizzontale (strisce di colore blu).
In particolare, la Corte di Cassazione ha divisato il seguente principio di diritto: «LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA CHE NON RIGUARDINO LE AREE CONTRASSEGNATE CON LE STRISCE DI COLORE BLU E/O DA SEGNALETICA ORIZZONTALE E NON COMPORTANTI PREGIUDIZIO ALLA FUNZIONALITÀ DELLE AREE DISTINTE, NON POSSONO ESSERE LEGITTIMAMENTE RILEVATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO, SEPPURE COMMESSE NELL’AREA OGGETTO DI CONCESSIONE, MA SOLO LIMITATAMENTE ALLE STRISCE BLU».
Alla luce dell’obiter dictum divisato dalle Sezioni Unite, quindi, il potere degli Agenti del traffico di accertamento delle infrazioni al codice della strada in materia di sosta non può estendersi alle violazioni commesse nelle aree poste a servizio di quelle a pagamento (ancorché inserite nell’area oggetto della concessione), immediatamente limitrofe, SE ED IN QUANTO LA SOSTA IN DETTE AREE NON OSTACOLI OD IMPEDISCA, IN CONCRETO, LE MANOVRE IN INGRESSO ED USCITA DAGLI STALLI A PAGAMENTO E L’UTILIZZO DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA STRADA.
In definitiva, onde rispondere al quesito posto, nell’ipotesi in cui il conducente-utente parcheggia il proprio veicolo al di fuori degli stalli delimitati dalle strisce di colore blu, gli Ausiliari del Traffico non possono elevare le “multe”, stante i limiti al potere conferito.
Nell’ipotesi in cui, viceversa, il veicolo è parcheggiato al di fuori degli stalli ma in modo tale da intralciare od ostacolare l’entrata o l’uscita degli altri veicoli regolarmente parcheggiati, allora, in tal caso, gli Agenti del traffico possono irrogare legittimamente la “multa”.
Consiglieri, pertanto, agli Ausiliari del Traffico di non travalicare le proprie competenze e, in taluni casi, di non abusare dei loro poteri ed agli utenti-conducenti a parcheggiare la loro auto all’interno degli stalli a pagamento, rispettando la segnaletica orizzontale e verticale ed evitando, come spesso accade, di sostare in doppia fila o di parcheggiare, furbescamente, la propria auto negli spazi riservati ai motocicli od ai ciclomotori.