Professioni Digitali : Chi è il Web Content Specialist
Quello che ieri era il giornalista, nel mondo delle professioni digitali è diventato il “Web Content Specialist”.
Sì, occorre dirlo in inglese. In lingua nazionale suonerebbe solo come specialista per la pubblicazione di contenuti sulla rete internet. Troppo lungo e troppo out !
Benché teoricamente infiniti, gli spazi in Rete sono più piccoli. Corrispondono a quelli dello schermo del computer o del telefonino. Anche i tempi sono più stretti. Ci si dedica alla lettura, spesso utilizzando lo smartphone, nei ritagli di tempo: nella pausa di lavoro, sul bus. Occorre essere concisi, pertanto. In più, lo strumento informatico consente di lavorare con gli ipertesti, ovvero con più contenuti collegati tra loro. Infine è lo stesso “Web Content Specialist” che si occupa di scegliere l’elemento visivo, l’immagine, il video, o il grafico che accompagna il testo.
Le condizioni suddette fanno si che per la Rete si lavori diversamente che per la carta stampata.
Servono nuove e maggiori competenze.
Le competenze del web content specialist
Quella di saper scegliere un foto, ad esempio; di saperla modificare in base alle proprie esigenze tramite gli strumenti di editing grafico. Ma anche quello saper utilizzare i CMS ovvero i programmi che consentono l’inserimento di contenuti sui siti web dinamici. Per la scrittura sulla Rete, se possibile, occorre porre ancora più attenzione al requisito di leggibilità. Bisogna pure avere conoscenze del metodologie di scrittura per il SEO ovvero per i motori di ricerca. Infine sono utili delle conoscenze base del linguaggio di marcatura HTML.
Come il giornalista, invece, il “Web Content Specialist” deve avere buone conoscenze in materia dei diritti d’autore [1] e diritti d’immagine [2] e, naturalmente, delle norme sulla privacy [3] e quelle sui minori [4].
Per essere un “Web Content Specialist”, in conclusione, non basta saper scrivere o possedere una pagina social. Serve una buona preparazione teorica ed una esperienza da aquisire sul campo, errore dopo errore.
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Note:
[1] DIRITTO D’AUTORE. « L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera ». « L’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ». « Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera » (art. 12, 20 e 70 della Legge n. 633 del 1941).
[2] DIRITTO ALL’IMMAGINE. « Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa ». Sono fatti salvi i casi « quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia […] o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico ». E’ espressamente vietato il diritto di riproduzione sopra esposto qualora l’immagine « rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata » (art. 97 della Legge n. 633 del 1941).
[3] DIRITTO ALLA PRIVACY. « In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità […] del diritto di cronaca [va posta attenzione alla] essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico » (art. 137 del D.P.R. 196/2003, per come modificato dall’art.12, comma 3, del D. Lgs.101/2018).
[4] DIRITTI DEI MINORI. « Va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste. Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione » (Carta di Treviso, approvata dall’Ordine dei Giornalisti il 30 marzo 2006).
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