Una trasparenza opaca
Uno dei diritti maggiormenti richiesti dalla società moderna è la trasparenza e l’informazione. Da oltre dieci anni una legge riconosce tale diritto. Ma la conosciamo?
La L. 241/90, all’art. 22, stabilisce: “Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
Il D.P.R. 352/92, regola le modalità di accesso, in due forme.
“In via informale” (art. 3) “mediante richiesta, anche verbale” che “esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta …”.
L’art 4 dello stesso D.P.R. prevede, invece, un “accesso formale”, mediante istanza scritta, solo “Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richìedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale”.
Peraltro, e non potrebbe essere diversamente, tali principi sono confermati dallo Statuto comunale di Trapani (art. 96).
Pur non conoscendolo, e, per dire la verità non sappiamo neanche se a Trapani esista tale documento, l’eventuale “Regolamento comunale” che dovrebbe disciplinare la materia, a norma del comma 4 del richiamato art. 96 del vigente Statuto, non può derogare dalle norme di legge.
Non vediamo, pertanto, ricordato il sopra esposto quadro normativo, il motivo per cui il personale degli uffici comunali di Trapani insiste ad obbligare i cittadini a presentare istanza scritta ogni volta che chiediedono di estrarre copia di documenti disponibili immediatamente, rifiutandoci una più semplice e veloce richiesta verbale.
L’ identità di tali cittadini è facilmente individuabile tramite la produzione dell’opportuno documento di riconoscimento; l’atto, spesso, è accessibile semplicemente “allungando la mano” o, al massimo, prelevandolo momentaneamente dall’albo pretorio.
Qualora il tema dell’atto è inerente l’ambiente, poi, in merito alla “sussistenza dell’interesse” o dei “poteri rappresentativi”, la legge 349/86, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente”, all’art. 14, riteniamo che sgombri ogni dubbio stabilendo che “Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione”.
Ma allora il personale del Comune disconosce la legge, ha cattive disposizioni o commette abusi?