Violato il Codice: All’ATM arrivano sanzioni (forse) !
Perdonatemi se queste righe trasudano di termini tecnici, ma v’è necessità di farvi ricorso per amore di verità !
Tuttavia, invito tutti a leggere queste mie “riflessioni” perché è importante che sappiate cosa succede in ATM, quindi al Comune di Trapani, Proprietario e Socio unico di ATM, nonché Ente “vigilatore” della medesima azienda.
E’ importante che sappiate come le NORME dello STATO ITALIANO vengano violate e piegate ad interessi che non sono né dello Stato e né del Comune, ergo di tutti noi cittadini che paghiamo tasse, tributi e balzelli sulle tariffe.
Premessa: Le Assemblee, dal Condominio alle S.p.A.
E’ obbligo per ogni Azienda, dalla più piccola fino alle Società per Azioni, la « regolare tenuta delle scritture contabili » ed, a fine esercizio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci per « approvare il bilancio », oltre la « nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinare il compenso degli amministratori ».
Tutti, più o meno, abbiamo partecipato alle Assemblee condominiali : per le Società per Azioni, grossomodo è la stessa procedura.
Ebbene, quando si deve svolgere l’Assemblea, probabilmente, a tutte le formalità provvede l’amministratore, ma non certamente a quando gli fa comodo, ma « entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ».
In sintesi, esattamente entro il 30 aprile, eccetto che negli anni bisestili, quando la scadenza anticipa al 29 aprile.
La Legge dello Stato che ricorre è il Codice Civile, con l’articolo 2364 : « quando lo richiedono particolari esigenze », però, questo termine può slittare fino al centottantesimo giorno ovvero sino al 29 giugno.
L’ATM non pubblica il Verbale d’Assemblea
L’ATM di Trapani, la società di gestione dei parcheggi a pagamento comunali e quant’altro, è una Società per Azioni e quindi deve rispettare i dettami dell’art. 2364 del Codice Civile, piaccia o dispiaccia. E’ Massimo La Rocca, l’Amministratore (oramai ex), il soggetto tenuto a rispettare predetto termine temporale (art. 2366 del Cod. Civ.). Quindi, per essere chiari, la data dell’Assemblea la stabilisce l’Amministratore e non il Socio, ancorché Unico.
Lo scorso 12 novembre gli uffici della Direzione ATM hanno pubblicato il conto consuntivo 2018 (!) sul loro sito web, ma – stranamente – sul sito del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Trapani, ad oggi, di bilancio neppure l’ombra.
L’ATM, diversamente da Trapani Servizi spa, altra partecipata interamente dal Comune di Trapani, non ha pubblicato il “Verbale di Assemblea” in uno con il bilancio, ma dopo tempo.
Quando si è svolta l’Assemblea ? In assenza di Verbale reso pubblico, la data restava un segreto segretissimo.
La foschia permanne fino alle ore 11:43 del 19 novembre 2019; quando, sul sito web dell’ATM, come d’incanto, sono comparsi i “Verbali d’Assemblea” datati 25 luglio e 15 ottobre 2019.
Assemblea: il Conto consuntivo approvato in ritardo
Non sfugge all’attenzione anche dei più distratti [ma non dei consiglieri comunali di Trapani, notoriamente attenti. NdR] che il 15 ottobre è successivo sia al 30 aprile e sia pure al 29 giugno.
Tutto ciò è nei calendari “made in Italy“, ma con riserva però di interpretare quelli “printed in P.R.C.“.
Come si giustifica cotanto “leggero ritardo” ?
Al punto 22 della Relazione, l’Amministratore Unico – Massimo La Rocca – scrisse: « L’Amministratore Unico in data 29/03/2019, con Determina num. 235 … dispone … di posticipare il … termine entro cui l’Assemblea Ordinaria dei soci dovrà approvare il bilancio … all’Assemblea …» per tutta una serie di presunti motivi tecnici [rimando i curiosi alla lettura integrale del provvedimento per ulteriori dettagli].
E fin qua, stiamo perfettamente dentro gli spazi di “manovra” consentiti dalla Legge, ma come si giustifica l’ulteriore differimento ?
La Rocca ha voluto precisare, sempre con la propria Relazione che : « il Socio Unico presente [all’Assemblea del 27 giugno 2019, NdR], nella persona del sig. Sindaco Giacomo Tranchida, ha individuato in una data limite di fine di luglio », il termine per lo svolgimento dell’Assemblea ed approvare il Conto consuntivo 2018. Ciò a causa « della mancata nomina da parte del Socio Unico del revisore contabile nei tempi previsti dal Codice Civile ».
Si scopre così che il Socio dell’Azienda, in questo caso il Sindaco Giacomo Tranchida, auto-convintosi di essere al pari del “Legislatore Nazionale”, ha avocato a se i “poteri derogatori” alle Leggi dello Stato, in questo caso, il Codice Civile.
Cambia-menti eccezionali !
Scorrendo le date dei documenti ufficiali, altresì si rileva che in data 4 luglio 2019 l’Amministratore Massimo La Rocca aveva depositato la propria relazione sul bilancio ed il 22 luglio è stato il momento buono sia per il Collegio dei Sindaci e sia pure per il Revisore Legale per il deposito delle loro rispettive relazioni.
Tutto, dunque, era già pronto per rispettare il nuovo termine [« tra il 22 ed il 26 luglio », NdR] stabilito dal Socio Unico: il Comune.
Invece, no !
Il 25 luglio, durante l’Assemblea appositamente convocata dall’Amministratore Unico La Rocca, ancora una volta il Socio Unico, nella persona del sindaco pro tempore Giacomo Tranchida, fece “melina” e – come riporta il verbale steso dal segretario Salvatore Barone – « decide di rinviare l’approvazione del bilancio a data successiva ».
Rimando ai cultori del Diritto la valutazione della “competenza del decidente di fatto”, ossia del Socio.
Aggiungo, solo a precisazione, che la motivazione addotta stavolta è la necessità di approfondire « la valutazione del rischio di crisi aziendale ». Ciò, seppur l’Amministratore Unico – Massimo La Rocca – avesse fatto specifica ed inequivocabile affermazione in proposito: « il rischio di crisi aziendale relativo alla Società … oggi non presente e [sia] quindi da escludere » (punto 20.7 della relazione).
Nella stessa seduta, il sindaco Tranchida aggiunse che « non avendo ancora definito i CRITERI per la nomina dell’Organo Amministrativo, DECIDE di rinviare l’argomento alla prossima Assemblea». Anche sul punto non può che dissentirsi. I CRITERI per la nomina sono indicati al punto 21.2 dello Statuto dell’ATM.
La legge piegata al calcolo politico
Allora perché o per quale arcano dilemma, il Bilancio non venne approvato neanche a luglio ?
Perché forse, dalla data di approvazione del bilancio scattavano i termini legali per la decadenza dell’Amministratore Unico ed il rag. Tranchida – Socio Unico – non aveva deciso in via definitiva, oppure a quel momento non erano ancora mature le condizioni per indicare i cinque nomi voluti dal nuovo Statuto ?
La Legge, il Codice Civile, gli interessi di certezza di programmazione aziendali, di fatto, è regolare che si pieghino o si adattino alla politica ?
Di suddette singolari evidenze nessuno si è accorto, neanche i consiglieri comunali di Trapani, che – sulla base dello Statuto Comunale (articolo 10) – hanno il dovere del « controllo politico – amministrativo del Comune »!
Nessuno. Stento a crederlo.
Ma ecco che la Camera di Commercio irroga la sanzione …
Dal 25 luglio al 15 ottobre (data della successiva Assemblea convocata dall’Amministratore) sono trascorsi ben 81 giorni !
Eppure « Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro ».
Minuzie, questo è solamente il Dispositivo dell’art. 2631 del Codice civile.
Chi dovrà o dovrebbe applicare la SANZIONE ?
Al tal proposito sono univoci tanto il parere del MISE [1] che degli Interni [2] : la Camera di Commercio competente territorialmente.
Non vale la pena soffermarsi a meditare per quattro palanche, piuttosto pensiamo in positivo.
Da millenni accade che dalla morte risorge la vita, dunque in questo caso dalla violazione della Legge, il Socio Unico ha guadagnato cinque (inutili) mesi per “sfogliare la margherita” e per nominare i subentranti, mentre l’Amministratore Unico (oggi ex) ci ha guadagnato ulteriori cinque mensilità da 2.443,67 euro lorde ciascuna, pertanto al netto della sanzione (se mai sarà irrogata e pagata, da chi ?), ha intascato un bel gruzzoletto !
Al nord dicono, mica son noccioline, noi terroni, UNNÈ CACCAVETTA !
–
Note:
[1] MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 72265 del 29/04/2014;
[2] Ministero degli Interni, nota n. 13308/44/Ufficio affari interni del 22/04/2014;
art. 2435 Cod. Civile: Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata […] dal verbale di approvazione dell’assemblea […] deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
art. 2364 Cod. Civile: L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, […] quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.